Cancellate le sanzioni sulle imposte comunali non versate relativamente al periodo 1° gennaio 2017 – 30 aprile 2026.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel Salotto Azzurro del Municipio dal sindaco Roberto Dipiazza e dall’assessore alle Politiche Finanziarie, Everest Bertoli, alla presenza dei capigruppo dei partiti di maggioranza in Consiglio comunale – Stefano Bernobich, Roberto Cason, Marcelo Medau, Alberto Polacco – nel corso di una conferenza stampa intitolata “superiamo le difficoltà insieme”.

“L’Amministrazione Comunale ha deciso di portare questo provvedimento per superare insieme le difficoltà insorte negli ultimi cinque anni vale a dire una pandemia, due guerre e uno spaventoso caro prezzi”, ha spiegato l’assessore Everest Bertoli: “È normale che persone e imprese possano essersi trovate in difficoltà nel versare le dovute imposte comunali. La misura ieri è stata approvata in Giunta e adesso si avvia all’iter verso l’approvazione finale in Consiglio comunale. Il messaggio è semplice. Offriamo, a tutti i concittadini che non sono riusciti a pagare le tasse, l’opportunità di farlo in condizioni agevolate, senza dimenticare alcuni punti fermi, nel rispetto di chi ha già contribuito. Non è una sanatoria bensì una definizione agevolata. Il capitale è dovuto, in altre parole, ma non le sanzioni”.

Il sindaco Roberto Dipiazza ha chiosato: “Mi complimento con la Giunta e gli Uffici del Comune di Trieste per aver concepito un provvedimento esemplare, che auspico possa essere di utile ispirazione anche per altri Enti pubblici, e che ha saputo tenere conto del fatto che anche tra i nostri concittadini c’è stato chi obiettivamente non ha potuto incassare, a seguito del periodo Covid e dei profondi cambiamenti geopolitici degli anni recenti. Eventi che hanno segnato la nostra realtà a livello locale e nazionale”.

Di seguito la scheda tecnica, illustrata da sindaco e assessore nel corso della conferenza stampa.

Oggetto della definizione agevolata: entrate comunali di natura tributaria (ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, ICP-Imposta comunale sulla pubblicità), relative al periodo 1° gennaio 2017 – 30 aprile 2026. in riscossione coattiva, non riscosse a seguito di provvedimenti di:

  • ingiunzioni di pagamento (R.D. 14 aprile 1910, n. 639);
  • accertamenti esecutivi (art. 1 co. 792 L. 160/2019).

Sono invece dovuti:

  • l’intera quota capitale (ossia l’intera imposta);
  • il rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari;
  • le spese di notificazione degli atti;
  • gli interessi di mora.

non essere dovute sono, in altre parole, le sanzioni.

Soggetti interessati dalla definizione agevolata: tutti i contribuenti, persone fisiche e giuridiche, che hanno posizioni debitorie riguardanti entrate tributarie affidate in riscossione coattiva.

Modalità versamento: entro e non oltre il 30 novembre 2026, in un’unica soluzione oppure presentandoistanza di rateizzazione.

Tempistiche: è possibile aderire dal 1° luglio 2026 al 30 novembre 2026.

Obiettivi e finalità: deflazione del contenzioso tributario; agevolare la chiusura delle posizioni in riscossione coattiva; aumentare la già buona percentuale di riscossione coattiva.

Riceveranno una comunicazione individuale contenente l’estratto debito e gli importi agevolati da versare con attualizzazione degli interessi alla medesima data di emissione i seguenti soggetti:

  • casi ordinari in riscossione coattiva non pagati, non rateizzati;
  • Casi con un precedente piano di rateizzazione revocato (per mancato/parziale/tardivo pagamento delle rate), che possono aderire versando in un’unica soluzione entro la data del 30 novembre 2026 (cfr. art. 7 co. 5). 

Non riceveranno la comunicazione individuale

  • Soggetti con contenziosi pendenti (occorre presentare istanza di adesione con espressa rinuncia al contenzioso);
  • Soggetti con piano rateale in corso (occorre presentare istanza di adesione con contestuale emissione del nuovo piano di rateizzazione senza le sanzioni residue; il versato non viene restituito o ricalcolato: la definizione agevolata non può retroagire su quanto già pagato).

Specifiche:

  • definizione di tutto il debito in riscossione coattiva di ciascun contribuente (no definizione parziale);
  • In caso di contenzioni pendenti: rinuncia al contenzioso per aderire alla definizione agevolata;
  • chi paga parzialmente, tardivamente oppure non paga in unica soluzione o come da rateizzazione decade dalla definizione agevolata e non potrà aderire a eventuali future definizioni agevolate, aventi ad oggetto i medesimi debiti; in caso di pagamento mancato / tardivo / parziale rispetto della rateizzazione, o il contribuente paga in un’unica soluzione a stralcio, oppure decade dalla definizione agevolata e torna a debito originario in riscossione coattiva, perdendo lo “sconto” della sanzione; 
  • possibilità di rateizzazione con impianto analogo a Regolamento Generale delle entrate (ma tolto il “di norma” nella concessione del numero di rate) ossia con numero di rate e importi definiti e non derogabili;
  • sono escluse dalla definizione agevolata le procedure di pignoramento presso terzi in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento;
  • sono inclusi nella definizione agevolata anche i debiti oggetto di accordi di ristrutturazione del debito o piani del consumatore (L. 3/2012; DLgs. 14/2019);
  • dall’entrata in vigore del Regolamento di definizione agevolata e per la sua durata, sono sospese le procedure esecutive per le entrate tributarie definibili (fino al 30/11/2026 continua solo la riscossione coattiva delle entrate extratributarie).