In occasione della Barcolana 58, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che introduce il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche in qualunque contenitore, al fine di evitare circostanze che possano favorire episodi di grave degrado del territorio e pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana durante i giorni della manifestazione.
Il provvedimento rimarrà in vigore dalle ore 22:00 di mercoledì 7 ottobre fino alle ore 24:00 di domenica 11 ottobre 2026.
Le restrizioni si applicheranno nell’area compresa all’interno del perimetro formato dalla banchina a mare (moli compresi) e dalle seguenti vie e piazze, comprensivo del margine esterno delle stesse fino alle reciproche intersezioni: via Campo Marzio (dall’intersezione con la via Ottaviano Augusto e fino all’intersezione con la via Economo), via Economo, Salita Promontorio (fino all’intersezione con via dell’Università), via dell’Università, Largo Papa Giovanni XXIII, via SS Martiri, via dei Crociferi, via Colonna, via Tigor (tra via Colonna e via Madonna del Mare), via Madonna del Mare (fino a via della Rotonda), via della Rotonda, via San Michele (tra via della Rotonda e piazza Barbacan), piazza Barbacan, piazzetta Riccardo, via Riccardo, via San Silvestro, via del Collegio, via Donota, Corso Italia (nel tratto da Largo Riborgo a via Dante), via Dante, piazza Sant’Antonio, via XXX Ottobre, piazza Oberdan, via Carducci (nel tratto tra piazza Oberdan e piazza Dalmazia), piazza Dalmazia, via Ghega, via Cellini, piazza della Libertà, Largo Santos, Corso Cavour, Riva Tre Novembre, Riva del Mandracchio, Riva Nazario Sauro, Riva Tommaso Gulli, Riva Grumula, via Ottaviano Augusto (fino all’intersezione con la via di Campo Marzio).
Nello specifico, dalle ore 22:00 alle ore 05:00 di ogni notte, all’interno dell’area interessata sarà vietato:
– Detenere e consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro, nonché alcolici (da intendersi quali bevande alcoliche con grado superiore a 12 gradi) in qualunque tipo di contenitore, su area pubblica o privata ad uso pubblico.
Sono previste alcune eccezioni regolamentate:
– È fatta salva la consegna a domicilio, limitatamente alla fase di trasporto;
– Resta consentita la somministrazione, da parte degli esercenti pubblici esercizi di bevande a favore di clienti che usufruiscono delle eventuali strutture fisse o mobili (quali sedie, tavolini, poggiagomiti, ecc.) ubicate all’esterno dei pubblici esercizi nelle aree di pertinenza degli stessi, nel rispetto degli orari e prescrizioni previsti dal Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’inosservanza dei divieti comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.500,00.
Ordinanza e planimetria dell’area interessata dai divieti qui sotto
